A causa di problemi dell'impianto di climatizzazione, il giorno 21 luglio 2022 il front office dell'archivio generale funzionerà solo in modalità virtuale.
Per il periodo 27 luglio - 2 settembre 2022 è costituita la Cancelleria della Sezione Feriale del Tribunale di Milano.
27 novembre 2017
ATTENZIONE
A seguito della conversione in legge del D.L. n.50/2017, diventano operative alcune misure che estendono l'ambito di applicazione soggettivo dello split payment di cui all'art.17-ter del DPR 633/1972.
Dal 1° luglio lo split payment si applica alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese, oltre che nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della Legge 31/12/2009 n. 196, anche nei confronti di:
a) societa controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri
b) societa controllate direttamente dalle Regioni, Province, Citta metropolitane, Comuni, unioni di Comuni
c) societa controllate direttamente o indirettamente dai soggetti di cui alle lettere a) e b) che precedono
d) societa quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana
Ne consegue che le fatture emesse dalla Camera di Commercio a partire dal 1° luglio nei confronti dei clienti sopra indicati riporteranno un codice iva che fa riferimento all'art.17-ter DPR 633/72 ed il cliente, in fase di pagamento delle fatture, procedera a trattenere l'importo dell'iva per versarlo direttamente all'Erario.
Le fatture emesse in data precedente al 1° luglio verranno incassate per intero.
La circolare ministeriale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio 1°- n° 38550 del 3/3/2015 ha chiarito che:
1) Non deve essere percepito alcun tipo di contributo unificato per la fase c.d. incidentale, di competenza del giudice dell’esecuzione, relativa alla proposizione del giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., nelle opposizioni agli atti esecutivi, ex art. 617, comma 2, c.p.c. e nelle opposizioni di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c.;
2) Il momento in cui deve essere corrisposto il contributo unificato nelle procedure esecutive in base alla nuova formulazione dell’articolo 518, comma 6, c.p.c., cosi come modificato dall’articolo 18, comma 1, lett a), del D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni in legge n. 162 del 10 novembre 2014 e quello del deposito dell’istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente cosi come indicato dall’articolo 14, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002
Leggi la circolare (3 Marzo 2015)
Si segnala che in data 20 Agosto 2015 e stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 6 Agosto 201 n.132 che converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile eprocessuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. (15G00136) (GU Serie Generale n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)
19 gennaio 2021
Per informazioni relative agli uffici e servizi della sezione fallimentare del Tribunale di Milano
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