A causa di problemi dell'impianto di climatizzazione, il giorno 21 luglio 2022 il front office dell'archivio generale funzionerà solo in modalità virtuale.
L'atto di intimazione per comparire quale testimone in una causa civile dinanzi al Tribunale di Milano contiene gli estremi della causa per cui e’ stata ammessa la prova testimoniale nonche’ l'indicazione del giorno, dell'ora, dell’aula e del giudice dinanzi al quale la persona intimata come teste dovra’ comparire per rendere la testimonianza.
Presentarsi a rendere testimonianza in una causa civile e’ una forma di collaborazione importante per il buon funzionamento della Giustizia e rappresenta un dovere morale prima ancora che un obbligo giuridico: la mancata comparizione di un testimone all'udienza fissata per la sua deposizione pregiudica l'aspettativa di giustizia delle parti e comporta sempre un rinvio dell'udienza con conseguente allungamento della durata del processo; nel caso il testimone non si presenti senza giustificato motivo, il giudice puo’ disporne l'accompagnamento a mezzo della Polizia Giudiziaria e puo’ condannarlo al pagamento di una somma da Euro 100 euro a Euro 1.000 (art. 255 C.P.C.).
Se, per gravi e giustificati motivi, al Testimone fosse impossibile comparire in Tribunale nel giorno fissato per la sua audizione, occorre che lo stesso provveda a comunicare tempestivamente l'impossibilita’ della comparizione contattando lo studio legale che ne ha chiesto la citazione o inviando una comunicazione scritta (lettera, telegramma, fax) alla Cancelleria della Sezione del Tribunale indicata nell’atto di citazione. Se necessario, se il luogo di residenza e’ distante dalla citta’ di Milano, e’ possibile comunicare la preferenza ad essere sentito per prova delegata presso il Tribunale del luogo di residenza.
Il Testimone in una causa civile che sia lavoratore dipendente, ha diritto ad un permesso per l’ assenza dal luogo di lavoro. Al riguardo, dopo aver ricevuto l'atto di intimazione, e’ opportuno che comunichi in anticipo al datore di lavoro il fatto di essere stato citato come teste; dopo aver reso la testimonianza, gli sara’ immediatamente rilasciata dalla Cancelleria del Giudice una certificazione della comparizione quale teste che potra’ essere presentata quale giustificativo al datore di lavoro.
Per l'accesso al Palazzo di Giustizia si consiglia ai Testimoni di usare l'ingresso di corso di Porta Vittoria ove e' presente un punto punto informativo presso gli sportelli URP ( in particolare il 13 e 14)che consentira’ loro di avere le indicazioni necessarie per meglio raggiungere l'aula di udienza nella quale devono comparire. E’ necessario presentarsi all’udienza con almeno 15 minuti di anticipo rispetto all’orario indicato
Una volta nel Palazzo di Giustizia, il Testimone deve recarsi per tempo nei pressi dell'aula o della stanza del Giudice ove, all'orario indicato nell'atto di citazione, o comunque nel piu’ breve tempo possibile, sara’ sentito come teste: previa dichiarazione di impegno a dire la verita’ e dopo aver declinato le sue generalita’, il teste sara’ sentito dal Giudice o dal Collegio sulla sua conoscenza di circostanze di fatto che possono essere utili ai fini di causa.
E’ importante sapere che nel processo civile il testimone e’ interrogato solo dal Giudice, che il testimone e’ tenuto a dire la verita’ e a non nascondere nulla di quanto a sua conoscenza sui fatti intorno ai quali e’ chiamato a deporre, che il testimone e’ obbligato a rendere la sua deposizione salvi i casi eccezionali di segreto professionale e segreto d'ufficio, che la reticenza e la falsa testimonianza sono reati puniti con la reclusione dal codice penale (art. 372 C.P.).
Il testimone non residente nel Comune di Milano che ha sostenuto delle spese di viaggio ha diritto al rimborso delle stesse. Per ulteriori informazioni si consulti la pagina Rimborso spese di viaggio
LA SUA PRESENZA IN UDIENZA COME TESTIMONE E' QUANTO MAI IMPORTANTE PER IL BUON ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA; LE SIAMO GRATI PER LA COLLABORAZIONE E CI IMPEGNAMO, ANCHE CON IL SUO CONTRIBUTO, A MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO GIUSTIZIA.
Liquidazione testi nel processo civile