COS'È
- È un certificato rilasciato dall’Ufficio Sentenze che attesta che la sentenza è definitiva, in quanto sono decorsi i termini per proporre impugnazione ordinaria.
- Su richiesta, il cancelliere rilascia telematicamente la certificazione di passaggio in giudicato ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c. e la inserisce nel fascicolo informatico della causa.
Il difensore può estrarre dal fascicolo la sentenza e la certificazione e attestarne la conformità.
CHI PUO'RICHIEDERLO
La certificazione di passaggio in giudicato della sentenza può essere richiesta da:
- Avvocato costituito nella causa;
- Altro avvocato munito di procura di una delle parti (la procura deve fare specifico riferimento alla causa cui la sentenza si riferisce) oppure munito di delega e copia del documento di identità del delegante;
- La parte personalmente o persona da essa delegata, munita di copia del documento di identità del delegante;
- Terzi legittimati.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI
La richiesta deve essere inoltrata con busta telematica: come “deposito atto in corso di causa / istanza generica”, indicando nello spazio “note per la cancelleria” la dicitura:
“Richiesta certificazione di passaggio in giudicato della sentenza n….”;
allegando:
- prova delle avvenute notificazioni ai fini dell’eventuale decorrenza del termine breve;
- prova del pagamento della tassa di registro, se dovuta;
- ricevuta del pagamento telematico di € 3,92 per il diritto di certificazione (separazioni e divorzi esenti).
CONTESTUALMENTE OCCORRE INVIARE UNA MAIL A:
- sentenzeciv.tribunale.milano@giustizia.it
con oggetto:
“Richiesta di passaggio in giudicato sentenza n. ……”
La richiesta può essere effettuata:
sentenzeciv.tribunale.milano@giustizia.it
con oggetto:
“Richiesta di passaggio in giudicato sentenza n. ……”
oppure
- recandosi personalmente presso: Ufficio Sentenze – primo piano, stanza n. 491
Allegare:
- copia del documento di identità della parte richiedente.
- prova del pagamento della tassa di registro, se dovuta;
- ricevuta del pagamento telematico di € 3,92 per il diritto di certificazione (separazione e divorzi esenti)
- eventuale copia della sentenza notificata
NOTA BENE
Come ribadito dalla Circolare Ministeriale n. 142974.U del 06.07.2023, le certificazioni di passaggio in giudicato non possono essere rilasciate prima dell’avvenuta regolarizzazione fiscale dell’atto, documentata dall’annotazione nel fascicolo telematico dell’evento di ritorno dell’atto dall’Agenzia delle Entrate.