Benvenuto sul sito del Tribunale di Milano

Tribunale di Milano - Ministero della Giustizia

Tribunale di Milano
Ti trovi in:

OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE

COS'È

L’opposizione a sanzione amministrativa è il procedimento regolato dall’art. 22 della Legge 689/81 e dal D.Lgs. 150/2011, tramite il quale il ricorrente può chiedere al giudice l’annullamento di:

  • verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada;
  • ordinanze-ingiunzione del Prefetto emesse a seguito di:
    • violazioni del Codice della Strada
    • emissione di assegni a vuoto
  • altre violazioni di carattere amministrativo di competenza del giudice di pace

 

Nel caso in cui l'opposizione riguardasse verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada, si fa presente che, in fondo alla pagina, si possono visualizzare e scaricare le istruzioni per la presentazione del ricorso e la modulistica

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  1. Legge 689/2021, art. 22
  2. D.Lgs. 150/2011
CHI PUO'RICHIEDERLO

Il destinatario di un verbale, di un'ordinanza applicativa di una sanzione amministrativa o di una cartella esattoriale

 

DOVE SI RICHIEDE

L’opposizione si propone con ricorso presso l’Ufficio del Giudice di Pace competente territorialmente, in base al luogo dove è stata commessa la violazione.

Il ricorso può essere depositato in cancelleria o spedito per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

  • Si fa presente che, come da Provvedimento n. 75/2022 del Presidente del Tribunale di Milano, non è consentita l'iscrizione a ruolo di un procedimento civile mediante Posta Elettronica Certificata o Posta Elettronica Ordinaria
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI
  1. Originale del ricorso + una copia dello stesso, contenente la indicazione di un indirizzo mail/pec o un recapito telefonico per le comunicazioni da parte dell’ufficio
  2. Originale del provvedimento impugnato + una copia
  3. Fascicolo di parte contenente i documenti allegati al ricorso
  4. Ricevuta PAGOPA attestante l'avvenuto pagamento del contributo unificato.
COSTI
  • L'iscrizione a ruolo del ricorso è subordinata al pagamento del contributo unificato, da determinarsi in base al valore della causa.
  • Se il valore della causa supera l'importo di Euro 1.033,00, oltre al contributo unificato, è dovuto anche il pagamento dell'anticipazione forfettaria dell'importo fisso di Euro 27,00
  • In caso di mancato pagamento del contributo unificato, la causa non può essere iscritta a ruolo (Circolare DAG n. 60633 del 24.03.2025)
  • Il valore della causa deve essere espressamente dichiarato dal ricorrente.
  • Il contributo unificato e l'anticipazione forfettaria, se dovuta, devono essere versati esclusivamente tramite la piattaforma PAGOPA (Istruzioni_Per_Pagamento_Contributo_Unificato_Con_PAGOPA)
  • Nella tabella che segue sono riportati i parametri per il calcolo del contributo unificato da versare, rapportati al valore dichiarato della causa
VALORE DICHIARATO CONTRIBUTO UNIFICATO ANTICIPAZIONE FORFETTARIA
fino a € 1.032,00 € 43,00 non dovuta
oltre € 1.032,00 fino a € 1.100,00 € 43,00 € 27,00
oltre € 1.100,00 fino a € 5.200,00 € 98,00
oltre € 5.200,00 fino a € 26.000,00 € 237,00
procedimenti di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace € 237,00
oltre € 26.000,00 fino a € 52.000,00 € 518,00
oltre € 52.000,00 fino a € 260.000,00 € 759,00
oltre € 260.000,00 fino a € 520.000,00 € 1.214,00
oltre € 520.000,00 € 1.686,00
in caso di mancata presentazione della dichiarazione di valore, sarà dovuto il contributo unificato nella misura massima prevista € 1.686,00
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

Nelle cause di opposizione a sanzione amministrativa di competenza del Giudice di Pace, sussiste la facoltà, e non l'obbligo, di essere assistiti da un avvocato; in questo tipo di procedimenti la parte può stare in giudizio personalmente.

Nel caso in cui il ricorrente fosse assistito da un legale, il ricorso e tutti i successivi atti endoprocessuali devono essere depositati esclusivamente tramite pct

Allegati
Torna a inizio pagina Collapse