L’opposizione a sanzione amministrativa è il procedimento regolato dall’art. 22 della Legge 689/81 e dal D.Lgs. 150/2011, tramite il quale il ricorrente può chiedere al giudice l’annullamento di:
Nel caso in cui l'opposizione riguardasse verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada, si fa presente che, in fondo alla pagina, si possono visualizzare e scaricare le istruzioni per la presentazione del ricorso e la modulistica
NORMATIVA DI RIFERIMENTOIl destinatario di un verbale, di un'ordinanza applicativa di una sanzione amministrativa o di una cartella esattoriale
DOVE SI RICHIEDE
L’opposizione si propone con ricorso presso l’Ufficio del Giudice di Pace competente territorialmente, in base al luogo dove è stata commessa la violazione.
Il ricorso può essere depositato in cancelleria o spedito per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
| VALORE DICHIARATO | CONTRIBUTO UNIFICATO | ANTICIPAZIONE FORFETTARIA |
|---|---|---|
| fino a € 1.032,00 | € 43,00 | non dovuta |
| oltre € 1.032,00 fino a € 1.100,00 | € 43,00 | € 27,00 |
| oltre € 1.100,00 fino a € 5.200,00 | € 98,00 | |
| oltre € 5.200,00 fino a € 26.000,00 | € 237,00 | |
| procedimenti di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace | € 237,00 | |
| oltre € 26.000,00 fino a € 52.000,00 | € 518,00 | |
| oltre € 52.000,00 fino a € 260.000,00 | € 759,00 | |
| oltre € 260.000,00 fino a € 520.000,00 | € 1.214,00 | |
| oltre € 520.000,00 | € 1.686,00 | |
| in caso di mancata presentazione della dichiarazione di valore, sarà dovuto il contributo unificato nella misura massima prevista | € 1.686,00 |
Nelle cause di opposizione a sanzione amministrativa di competenza del Giudice di Pace, sussiste la facoltà, e non l'obbligo, di essere assistiti da un avvocato; in questo tipo di procedimenti la parte può stare in giudizio personalmente.
Nel caso in cui il ricorrente fosse assistito da un legale, il ricorso e tutti i successivi atti endoprocessuali devono essere depositati esclusivamente tramite pct