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Impugnare un decreto di espulsione ex art.13 TUI

L’espulsione di un cittadino straniero è disposta dal Prefetto, ai sensi dell’art. 13 co. 8 D. lgs. 286/1998 e succ. mod. (Testo Unico sull’immigrazione) ed è impugnabile con ricorso. 

COME SI DEPOSITA: 

  • per il tramite di un difensore, esclusivamente per via telematica; 
  • personalmente, in forma cartacea, presso la Cancelleria Immigrazione, sita al piano terra, stanza 24, ovvero a mezzo del servizio postale o per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana.  

GIUDICE COMPETENTE:  

 Il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso il decreto di espulsione 

TERMINI PER IMPUGNARE: 

  • 20 giorni dalla notificazione del provvedimento di espulsione del Prefetto; 
  • 40 giorni dalla notificazione del provvedimento di espulsione del Prefetto, se lo straniero risiede all’estero. 

COSTI: 

le procedure in materia di immigrazione sono esenti da tasse e imposte. 

In mancanza di un difensore di fiducia, l’ufficio provvede ad assegnare al ricorrente un difensore d’ufficio, iscritto nelle apposite tabelle. 

Ammissione al patrocinio a spese dello Stato: 

Il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato. La prassi dell’ufficio richiede la presentazione di apposita istanza a firma del cittadino straniero, autenticata in caso di nomina di fiducia, unitamente al ricorso. 

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