L’espulsione di un cittadino straniero è disposta dal Prefetto, ai sensi dell’art. 13 co. 8 D. lgs. 286/1998 e succ. mod. (Testo Unico sull’immigrazione) ed è impugnabile con ricorso.
COME SI DEPOSITA:
GIUDICE COMPETENTE:
Il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso il decreto di espulsione
TERMINI PER IMPUGNARE:
COSTI:
le procedure in materia di immigrazione sono esenti da tasse e imposte.
In mancanza di un difensore di fiducia, l’ufficio provvede ad assegnare al ricorrente un difensore d’ufficio, iscritto nelle apposite tabelle.
Ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
Il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato. La prassi dell’ufficio richiede la presentazione di apposita istanza a firma del cittadino straniero, autenticata in caso di nomina di fiducia, unitamente al ricorso.