Benvenuto sul sito del Tribunale di Milano

Tribunale di Milano - Ministero della Giustizia

Tribunale di Milano
Ti trovi in:

Liquidazione dei Compensi

L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria, osservando il Protocollo per l’applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (mod. D.M. 37/2018 e 147/2022) per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 T.U. Spese di giustizia), sottoscritto dall’Ufficio del Giudice di Pace di Milano e Rho, dalla Camera Penale di Milano e dall’Ordine degli Avvocati di Milano in data 29/01/2025. 

Il riferimento normativo per la liquidazione dei compensi spettanti agli ausiliari interpreti/traduttori, invece, è il D.P.R. 30/05/2002 – Testo Unico in materia di Spese di Giustizia, e successivi adeguamenti. 

I decreti di liquidazione per i difensori d'ufficio e gli interpreti vengono emessi dal giudice, all'esito del procedimento. Per i difensori di fiducia, il giudice provvede previo deposito di istanza scritta del ricorrente, in caso di ricorso ex art. 13 co 8. Per i procedimenti di convalida del trattenimento o di espulsione, artt. 14 co 1 e 13 co 5bis TUI, la richiesta di liquidazione può essere presentata in udienza, anche in forma orale, alla presenza dello straniero ovvero per iscritto, telematicamente. 

Sintetizzando: 

Difensori d'ufficio e interpreti 

  • Modalità di liquidazione: automatica 
  • Chi la dispone: il giudice 
  • Quando: al termine del procedimento 
  • Note: non è necessario il deposito di un’istanza 

Difensori di fiducia 

  • Modalità di liquidazione: non automatica 
  • Condizione: necessaria un’istanza  
  • Quando e come: 
    • ricorso ex art. 13, comma 8, T.U. Immigrazione: istanza scritta del ricorrente;
    • procedimenti di convalida del trattenimento o di espulsione: istanza anche orale in udienza o depositata telematicamente.
Torna a inizio pagina Collapse