L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria, osservando il Protocollo per l’applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (mod. D.M. 37/2018 e 147/2022) per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 T.U. Spese di giustizia), sottoscritto dall’Ufficio del Giudice di Pace di Milano e Rho, dalla Camera Penale di Milano e dall’Ordine degli Avvocati di Milano in data 29/01/2025.
Il riferimento normativo per la liquidazione dei compensi spettanti agli ausiliari interpreti/traduttori, invece, è il D.P.R. 30/05/2002 – Testo Unico in materia di Spese di Giustizia, e successivi adeguamenti.
I decreti di liquidazione per i difensori d'ufficio e gli interpreti vengono emessi dal giudice, all'esito del procedimento. Per i difensori di fiducia, il giudice provvede previo deposito di istanza scritta del ricorrente, in caso di ricorso ex art. 13 co 8. Per i procedimenti di convalida del trattenimento o di espulsione, artt. 14 co 1 e 13 co 5bis TUI, la richiesta di liquidazione può essere presentata in udienza, anche in forma orale, alla presenza dello straniero ovvero per iscritto, telematicamente.
Sintetizzando:
Difensori d'ufficio e interpreti
Difensori di fiducia