DESCRIZIONE
Il testimone, citato dal difensore, dal Pubblico Ministero o dal Giudice di Pace, ha l’obbligo morale e giuridico di presentarsi in udienza per rendere la propria testimonianza, salvo che sia impossibilitato da un legittimo impedimento adeguatamente documentato.
Se il testimone non compare senza fornire e comprovare un valido impedimento, può incorrere in una sanzione pecuniaria e può essere accompagnato in udienza dalla Forza Pubblica.
Il testimone può inoltre richiedere un’attestazione che certifichi l’avvenuta deposizione.
CHI LA PUO' RICHIEDERE
Il soggetto che ha prestato la testimonianza.
DOVE SI RICHIEDE
In udienza, direttamente al pubblico ufficiale che ha raccolto la testimonianza.
COSA OCCORRE
La richiesta viene effettuata verbalmente dal testimone.
QUANTO COSTA
Nessun costo.
TEMPO NECESSARIO
A vista.