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Richiesta Copie in materia penale (GDP)

DESCRIZIONE

E’ la richiesta di estrarre copia di un atto processuale. Le copie possono essere:

  • semplici - vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell’atto (per motivi di studio);
  • autentiche - sono munite della certificazione di conformità all’originale ed hanno quindi lo stesso valore legale dell’atto originale.
  • Urgenti o non urgenti.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Le parti processuali, i loro difensori, terzi interessati.

DOVE SI RICHIEDE

COSA OCCORRE

Se la richiesta avviene in cancelleria, è necessario compilare apposita istanza scritta (modulo presente presso la Cancelleria).

QUANTO COSTA

Se la richiesta viene presentata presso la cancelleria, sono necessarie una o più marche da bollo, il cui importo varia in funzione del tipo di istanza (copia urgente o non urgente, semplice o conforme) e del numero di pagine che compongono l’atto. Gli importi sono stabiliti dalla Tabella dei diritti di copia e di certificazione e, per i procedimenti dinanzi al Giudice di Pace, risultano dimezzati rispetto a quelli previsti per il Tribunale.

Nel caso di richiesta effettuata tramite invio telematico, è necessaria una marca da 4 euro per ogni trasmissione telematica. La copia viene inviata solo dopo il relativo pagamento online.

TEMPO NECESSARIO

Copie urgenti entro 2 giorni.

Copie non urgenti entro 5 giorni.

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