DESCRIZIONE
Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce alle persone non abbienti il diritto di difesa in giudizio nell’ambito di un procedimento penale, sia per agire, sia per difendersi. L’ammissione al patrocinio può essere richiesta per ogni fase e grado del processo e per tutte le eventuali procedure derivate, incidentali e comunque connesse. Il beneficio non è concesso nei seguenti casi:
nei procedimenti penali per evasione di imposte, se il richiedente è assistito da più di un difensore, ai condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e stupefacenti.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
I cittadini italiani, gli stranieri, gli apolidi residenti nello Stato che siano indagati, imputati, parti offese o danneggiate dal reato o responsabili civili. La legge prevede che la persona sottoposta alle indagini, processata e la parte lesa di un processo penale che abbia un reddito familiare inferiore ad € 13.659,64 aumentati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (compreso l'istante) possa chiedere di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, ossia che il difensore di fiducia o il difensore di ufficio nominato venga pagato dallo Stato. I limiti di reddito vengono aggiornati ogni due anni in relazione all’indice Istat dei prezzi (ultimo aggiornamento 22/04/25)
DOVE SI RICHIEDE
Cancelleria penale dibattimentale/GIP (2° piano stanza 209). La domanda può essere inoltrata anche alla pec depositoattipenali.gdp.milano@giustiziacert.it, tramite portale PST o depositata presso la cancelleria.
Note: Si precisa che le istanze di Gratuito Patrocinio depositate in fase di indagini tramite il Portale, vengono acquisite e assegnate al giudice, nonostante risultino “tecnicamente rifiutate”.
COME SI RICHIEDE
Per accedere a tale beneficio la persona interessata deve chiederlo al Giudice con apposita istanza, redatta in carta semplice, sottoscritta personalmente ed autenticata dal difensore o da altro ente. La domanda può essere inoltre presentata al direttore del carcere, se l'interessato è detenuto o all'ufficiale di polizia giudiziaria, quando l'interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura. Tali soggetti provvederanno alla trasmissione al magistrato procedente.
L'istanza deve indicare il processo per cui viene chiesto il patrocinio, le generalità ed il codice fiscale dei componenti la famiglia anagrafica, documentando la propria situazione di reddito ed impegnandosi a comunicare eventuali variazioni intervenute successivamente nei limiti di reddito
Il Giudice di Pace, entro 10 giorni, verifica l'ammissibilità della domanda può, con decreto motivato: accogliere, sospendere o respingere l'istanza. All’interessato viene notificata la decisione del Giudice. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, l'interessato può presentare ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte d’Appello entro 20 giorni.
QUANTO COSTA
Nessun costo
TEMPO NECESSARIO
Entro 20 gg.
MODULI STANDARD
Domanda per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato nel giudizio penale