Benvenuto sul sito del Tribunale di Milano

Tribunale di Milano - Ministero della Giustizia

Tribunale di Milano
Ti trovi in:

Rimborso Contributo Unificato - proced. iscritti al GdP Milano

Per i procedimenti iscritti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di MIlano può essere richiesto il rimborso del contributo unificato nei seguenti casi:

  • doppio versamento (ad esempio in caso di pagamento tramite marca cartacea o F23 non accettati dall’Ufficio) e successivo pagamento telematico;
  • versamento in eccesso o non dovuto;
  • versamento per procedimento successivamente non iscritto a ruolo.

Occorre presentare apposita istanza redatta utilizzando il modulo seguente, allegando:

  • copia di un documento di riconoscimento;

se il pagamento è stato effettuato con F23:

  • n. 2 originali dell’F23, uno riportante la dicitura “copia per l’eventuale presentazione all’Ufficio” e l’altro la dicitura” copia per il soggetto che effettua il versamento”;

se il pagamento è stato effettuato con marca cartacea:

  • l’originale cartaceo della marca;
  • copia della ricevuta telematica del nuovo pagamento del contributo unificato in quanto la procedura di rimborso inizierà solo constatato il nuovo versamento con modalità telematica.

Il responsabile della procedura effettuerà un’istruttoria per verificare la sussistenza dei presupposti del diritto al rimborso, in esito alla quale emetterà un provvedimento di “nulla osta” al rimborso che verrà trasmesso, unitamente all’istanza e alla copia della documentazione allegata, all’Agenzia delle Entrate di Milano che effettuerà l’accredito materiale del rimborso. All’istante verrà trasmessa, all’indirizzo mail indicato nell’istanza, copia del provvedimento di nulla osta e indicazione del numero di protocollazione comunicato dall’Agenzia delle Entrate.

Il difensore che abbia effettuato un doppio versamento telematico o con un importo erroneo o per un procedimento successivamente non iscritto a ruolo, invece di procedere all’istanza di rimborso del contributo unificato, può scegliere, come indicato nella circolare ministeriale del 09.02.2021  “di utilizzare le ricevute telematiche nell’ambito di altri procedimenti (anche presso un tribunale diverso), sia nel caso di pagamento di importo inferiore - chiedendo il rimborso dell’eccedenza – sia nel caso di pagamento di un importo superiore- pagando la differenza con un nuovo pagamento telematico e allegando entrambe le RT al deposito” (DOG 40034.u del 30.11.2021).”

Lista degli allegati

Torna a inizio pagina Collapse