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Domanda per conciliazione non contenziosa

DESCRIZIONE

Il cittadino che intende risolvere una controversia attraverso un tentativo di conciliazione stragiudiziale deve presentare un’apposita domanda all’Ufficio del Giudice di Pace.

Il Giudice di Pace è competente, per materia e valore, su tutte le istanze di conciliazione, salvo due eccezioni:

  • le controversie che riguardano diritti indisponibili (ad esempio separazioni, divorzi o questioni in materia di tasse e tributi);
  • le controversie per le quali la legge prevede specifici organi di composizione stragiudiziale della lite.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

L'interessato da solo o tramite un legale.

I difensori devono depositare tramite processo civile telematico (PCT).

DOVE SI RICHIEDE

Depositare a mani presso la Cancelleria Iscrizione a Ruolo (stanza 4-5 piano terra) oppure inviare a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Giudice di Pace di Milano – Ufficio Iscrizione a Ruolo – via Francesco Sforza, 23 – 20122 Milano (MI).

Si accede senza appuntamento. Lo sportello è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 11:30.

L’istanza non può essere inviata per posta o a mezzo e-mail/pec.

COSA OCCORRE

Istanza di conciliazione e ricevuta del contributo unificato pagato telematicamente.

QUANTO COSTA

Il contributo unificato è dovuto in base al valore dichiarato (valore della controversia). E' possibile consultare la seguente sezione per consultare la tabella e le modalità di pagamento del contributo.

SVOLGIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE:

Il Giudice fissa un’udienza, alla quale devono comparire sia l'utente/istante che la controparte. Durante l’incontro, se entrambe le parti sono presenti, il Giudice svolge il ruolo di mediatore, cercando di favorire un accordo amichevole. Se la controparte non si presenta, oppure se il tentativo di conciliazione non va a buon fine, il cittadino può successivamente promuovere una causa in sede giudiziale.

Questo strumento stragiudiziale risulta efficace quando le parti mostrano una reale disponibilità a risolvere la controversia in modo amichevole, e quando i buoni uffici del Giudice sono sufficienti a favorire il raggiungimento di un accordo. È importante ricordare che la parte convocata è libera di decidere se presentarsi o meno davanti al Giudice. Anche in caso di comparizione, la parte resta comunque libera di aderire o meno alla proposta di conciliazione, senza subire alcun pregiudizio.

VERBALE DI CONCILIAZIONE

Se le parti riescono a raggiungere un accordo, questo viene formalizzato in un verbale di conciliazione, nel quale sono indicati non solo i termini dell’intesa, ma anche i relativi tempi e condizioni di esecuzione.

Il verbale può assumere diverso valore giuridico a seconda della materia trattata:

  • Titolo esecutivo, se l’accordo riguarda una materia di competenza del Giudice di Pace (art. 185 c.p.c.). In questo caso, il verbale consente l’esecuzione forzata in caso di inadempimento.
  • Scrittura privata riconosciuta in giudizio, se l’accordo concerne una materia non rientrante nella competenza del Giudice di Pace.

Nel caso in cui una delle parti non rispetti gli impegni assunti, sarà necessario promuovere un’azione giudiziaria.Tuttavia, il verbale di conciliazione costituisce prova del diritto che si intende far valere in giudizio.

Lista degli allegati

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