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Ricorso in Opposizione a D.I. (GDP)

DESCRIZIONE

L’opposizione a decreto ingiuntivo è l’atto con cui il debitore contesta il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice, chiedendone la revoca o la modifica. L’opposizione deve essere proposta entro 40 giorni dalla notifica del decreto stesso.

La presentazione dell’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, nel quale le parti possono esporre le proprie ragioni e produrre le prove a sostegno delle rispettive posizioni.

Art.645 c.p.c. – L’opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo. L'atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all'articolo 638 c.p.c.

Attenzione a non confondere il decreto ingiuntivo (provvedimento emesso dal Giudice) con l’ingiunzione di pagamento ex Regio Decreto 639/1910 emessa dal Comune, con l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto o con l’ingiunzione della Città Metropolitana. Avverso tali provvedimenti è possibile proporre ricorso nei termini e con le modalità previste dalla legge: ad esempio, mediante opposizione a sanzione nel caso di contestazione dell’inesistenza o dell’irregolarità della notificazione, oppure attraverso il ricorso semplificato previsto dalla riforma Cartabia. In tali casi, il contributo deve essere versato integralmente, secondo la tabella vigente).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile – artt. dal n. 633 al n. 656

CHI PUÒ PRESENTARE (DEPOSITARE) IL RICORSO

  • personalmente se il valore del procedimento non eccede l’importo di €. 1.100;
  • personalmente per le somme comprese tra €. 1.101 e €. 10.000 se il ricorrente viene autorizzato dal Giudice in considerazione delle particolari competenze del debitore e/o della natura ed entità della causa;
  • con l’assistenza di un legale.

DOVE SI PRESENTA (DEPOSITA)

Gli atti devono essere depositati a mano, anche tramite persona incaricata, presso la Cancelleria Ufficio Iscrizione a Ruolo (Piano Terra, stanze 4 e 5). In alternativa, è possibile inviarli per posta raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Giudice di Pace di Milano – Ufficio Iscrizione a Ruolo – via Francesco Sforza, 23 – 20122 Milano (MI).

Non è necessario prendere appuntamento.

La cancelleria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 11:30.

All’ingresso è disponibile un erogatore per il rilascio del numero di attesa; digitare il pulsante “privati”.

Gli Avvocati hanno l’obbligo del deposito telematico tramite processo civile telematico (PCT)

DOCUMENTI NECESSARI

  • Il ricorso in originale;
  • Copia notificata del decreto ingiuntivo opposto e gli eventuali documenti sui quali si fonda l’opposizione;
  • Ricevuta del Contributo Unificato e degli eventuali diritti di cancelleria/spese forfettarie.

COSTI

I costi riferiti all’iscrizione a ruolo di un ricorso di opposizione a decreto ingiuntivo dipendono dal valore del procedimento.

Nel dettaglio:

  • contributo unificato da €. 21,50 per valori entro €. 1.100
  • contributo unificato da €. 49,00 per valori compresi tra €. 1.100,01 e €. 5.000
  • contributo unificato da €. 118,50 per valori compresi tra €. 5.200,01 e €. 10.000

Per i procedimenti di valore superiore a € 1.033, oltre al contributo unificato, è necessario versare anche i diritti di cancelleria, pari a € 27.

Il contributo unificato (e gli eventuali diritti di cancelleria) dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante pagamento telematico PagoPa. Per il pagamento telematico occorre collegarsi al sito internet https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp

oppure all’indirizzo https://pst.giustizia.it/PST/ accedere alla sezione "Servizi" e selezionare "Pagamenti online tramite pagoPA - utenti non registrati"; scorrere la pagina fino in fondo e cliccare sul link "altri pagamenti" quindi cliccare sul link "+Nuovo Pagamento" e compilare tutti i campi richiesti.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, la cancelleria non procederà all’iscrizione a ruolo se al ricorso non è allegato il contributo previsto ai sensi di legge. Si veda l’art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002: “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a, o il minor contributo dovuto per legge”. Articolo modificato dalla legge di bilancio 2025 (legge nr. 207/24).

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