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Ricorso in Opposizione a Sanzione Amministrativa (OSA)

DESCRIZIONE

L’opposizione a sanzione amministrativa è il procedimento regolato dall’art. 22 della Legge 689/81 e dal D.lgs. 150/2011, tramite il quale il ricorrente può chiedere al giudice l’annullamento di verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada, ordinanze-ingiunzione ed altre violazioni di carattere amministrativo di competenza del giudice di pace.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

L'intestatario obbligato al pagamento della sanzione. Se assistito da un avvocato, il ricorso deve essere depositato tramite il Processo Civile Telematico (PCT) da parte del legale.

DOVE SI RICHIEDE 

Gli atti devono essere depositati a mano, anche tramite persona incaricata, presso la Cancelleria Ufficio Iscrizione a Ruolo (Piano Terra, stanze 4 e 5). In alternativa, è possibile inviarli per posta raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Giudice di Pace di Milano – Ufficio Iscrizione a Ruolo – via Francesco Sforza, 23 – 20122 Milano (MI).

La cancelleria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 11:30 (è necessario munirsi di apposito ticket tramite erogatore posto nel corridoio. Si segnala che l’erogatore cesserà di distribuire i numeri alle ore 11:10).

  • Non è necessario prendere appuntamento.

È irricevibile il ricorso inviato via PEC, per e-mail o a mezzo fax.

COME SI PROPONE

L’opposizione ad una sanzione amministrativa si propone con ricorso. Per la compilazione si può:

1. Redigere in autonomia l'atto di propria mano;

2. Avvalersi del servizio online offerto dal Ministero della Giustizia (suggerito, in quanto consente all'ufficio di recuperare facilmente tutti i dati inseriti dall'utente), e disponibile sul portale Servizi online del Giudice di Pace. Il servizio guida l’utente nella redazione di un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa e, al termine della procedura, genera un ricorso e una nota di iscrizione (o nota di accompagnamento) con un numero di protocollo WEB.

ATTENZIONE: La procedura consente esclusivamente una pre-iscrizione, pertanto, il ricorso deve essere stampato, firmato (è sufficiente stampare un solo ricorso) e, unitamente alla nota di iscrizione, all’atto impugnato ed agli allegati che si ritiene di produrre, depositato in cancelleria oppure inviato tramite raccomandata nei termini previsti dalla legge. La procedura online NON SOSTITUISCE in alcun modo l’iscrizione a ruolo presso l’Ufficio. In assenza del deposito del ricorso cartaceo, la cancelleria non può procedere all’iscrizione della causa.

Se ci si accorge di aver commesso un errore o di aver dimenticato elementi utili, è possibile ripetere la procedura e generare un nuovo ricorso. Infatti, in caso di mancata formalizzazione dell’iscrizione, la pre-iscrizione web verrà automaticamente cancellata dal sistema dopo sei mesi e non avrà alcun valore giuridico.

3. Utilizzare i modelli predisposti dall’Ufficio:

Entrambi i modelli possono essere ritirati anche presso la portineria del Giudice di Pace (all’ingresso) oppure allo sportello della Cancelleria Iscrizione a Ruolo.

TERMINI DI LEGGE

Il termine per proporre ricorso è di 30 giorni dalla data di ricevimento dell’atto, escludendo il giorno nel quale si è ricevuta la notifica (notifica a mani, o, in caso di notifica postale, dal ritiro dell’atto o comunque decorsi 10 giorni dall’avviso ex art. 8 Legge 890/82 e successive modificazioni), mentre il termine è di 60 giorni se l’interessato risiede all’estero.

COSA OCCORRE - NUMERO DI COPIE

  1. Originale del ricorso (non sono necessarie copie), contenente i dati della persona a cui è intestato l’atto che si vuole impugnare; la residenza/domicilio e indirizzo pec e/o e-mail ordinaria (per le notificazioni e le comunicazioni); il numero del verbale, ordinanza prefettizia, cartella esattoriale o altro provvedimento che si sta impugnando ed il nominativo dell’ente; le motivazioni; la dichiarazione di valore della causa; la data e la firma autografa.
  2. Nota d’iscrizione a ruolo;
  3. Originale del provvedimento impugnato (sanzione, cartella, ingiunzione...);
  4. eventuali allegati a supporto della propria domanda;
  5. Ricevuta PAGOPA attestante l'avvenuto pagamento del CONTRIBUTO UNIFICATO.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Consiste nel dichiarare il valore della causa per la determinazione del contributo unificato (la cifra indicata nella sanzione contro cui si ricorre, la somma delle sanzioni o di altro provvedimento).

Sanzione per omessa dichiarazione di valore: contributo unificato € 1.686 + diritti di cancelleria € 27,00.

QUANTO COSTA

Il contributo unificato è dovuto in base al valore dichiarato secondo gli importi indicati dall’art. 13 comma 1 D.P.R. 115 del 30 maggio 2002.

Per la determinazione degli importi e le modalità di pagamento, consultare la pagina sul Contributo Unificato e relativa tabella.

Dal 1° gennaio 2023, il contributo unificato (e gli eventuali diritti di cancelleria) devono essere versati ESCLUSIVAMENTE con modalità telematiche PagoPA. Nessun contributo o diritto di cancelleria/marca adesiva sarà più accettato.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, la cancelleria non procederà all’iscrizione a ruolo se al ricorso non è allegato il contributo previsto ai sensi di legge: art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002.

COMPETENZA

L’Ufficio del Giudice di Pace competente per territorio è quello dove è stata commessa o accertata l’infrazione. Per le violazioni al codice della strada il giudice di pace ha competenza esclusiva che prescinde dal valore, per le altre fino a € 15.493,71.

L'individuazione dell'autorità giudiziaria competente spetta al ricorrente, sotto la sua responsabilità.

E' possibile consultare la sezione sulla competenza del Giudice di Pace.

COME MONITORARE IL PROCEDIMENTO

E’ possibile monitorare l’aggiornamento delle cause civili iscritte a ruolo tramite i Servizi offerti dal Ministero di Giustizia.

Dal sito dei servizi online de Giudice di Pace raggiungibile all'indirizzo https://gdp.giustizia.it 
•    Accedere alla sezione “Ricerche”
•    Selezionare: Ruolo Generale – Lombardia – Milano
•    Inserire il numero di RG e l’anno
•    Premere “Invio” per avviare la ricerca

E' possibile monitorare l'aggiornamento anche tramite l'App Giustizia civile effettuando il download dal medesimo sito oppure da Google Play store o da AppStore (per informazioni riguardanti l'App cliccare qui).

NOTE

  • Con l’iscrizione a ruolo viene assegnato un numero di RG e designato un Giudice.
  • Il Giudice, letto il ricorso, fissa con decreto la data dell’udienza per la comparizione delle parti.
  • All’udienza fissata, il ricorrente dovrà presentarsi personalmente, o per il tramite di persona delegata (munita di delega con fotocopia del documento d’ identità del delegato e del ricorrente).
  • Una volta presentato il ricorso, non bisogna pagare la sanzione, in caso contrario cessa la materia del contendere.
  • L’iscrizione a ruolo non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato, salvo pronuncia di accoglimento del Giudice. La sospensione va richiesta e motivata nel ricorso.
  • Le ingiunzioni di pagamento, le cartelle esattoriali, i preavvisi di fermo e gli altri atti esecutivi possono essere impugnati nelle forme di cui alla Legge 689/81 e al D.lgs. 150/2011, solo se si contestano l’inesistenza e/o l’irregolarità della notificazione del verbale di accertamento e/o dell’ordinanza-ingiunzione su cui i medesimi si fondano.

Lista degli allegati

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