DESCRIZIONE
Il ricorso per decreto ingiuntivo è la domanda con cui il creditore avvia un procedimento speciale finalizzato ad ottenere un decreto del giudice nei confronti del debitore, diretto:
Il credito deve essere esigibile, vale a dire non sottoposto a termine o condizione al momento della presentazione del ricorso.
Il procedimento si caratterizza per la sua rapidità e per l’assenza iniziale del contraddittorio con il debitore, il quale viene coinvolto solo dopo l’emissione del decreto da parte del giudice.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Libro IV, titolo I, capo I del Codice di procedura civile – artt. dal n. 633 al n. 656
CHI PUÒ PRESENTARE (DEPOSITARE) IL RICORSO
Per ricorsi di valore superiore a € 10.000, la competenza è attribuita al Tribunale Ordinario.
DOVE SI PRESENTA (DEPOSITA)
Gli atti devono essere depositati a mano, anche tramite persona incaricata, presso la Cancelleria Ufficio Iscrizione a Ruolo (Piano Terra, stanze 4 e 5). In alternativa, è possibile inviarli per posta raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Giudice di Pace di Milano – Ufficio Iscrizione a Ruolo – via Francesco Sforza, 23 – 20122 Milano (MI).
Non è necessario prendere appuntamento.
La cancelleria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 11:30.
All’ingresso è disponibile un erogatore per il rilascio del numero di attesa; digitare il pulsante “privati”.
Gli avvocati sono tenuti a effettuare il deposito degli atti esclusivamente mediante il Processo Civile Telematico (PCT).
DOCUMENTI NECESSARI
COSTI
I costi riferiti all’iscrizione a ruolo di un ricorso per decreto ingiuntivo dipendono dal valore del procedimento.
Nel dettaglio:
Per i procedimenti di valore superiore a € 1.033, oltre al contributo unificato, è necessario versare anche i diritti di cancelleria, pari a € 27.
Il contributo unificato (e gli eventuali diritti di cancelleria) dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante pagamento telematico PagoPa. Per il pagamento telematico occorre collegarsi al sito internet https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp
oppure all’indirizzo https://pst.giustizia.it/PST/ ; accedere alla sezione "Servizi" e selezionare "Pagamenti online tramite pagoPA - utenti non registrati"; scorrere la pagina fino in fondo e cliccare sul link "altri pagamenti", quindi cliccare sul link "+Nuovo Pagamento" e compilare tutti i campi richiesti.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, la cancelleria non procederà all’iscrizione a ruolo se al ricorso non è allegato il contributo previsto ai sensi di legge. Si veda l’art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002: “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a, o il minor contributo dovuto per legge”. Articolo modificato dalla legge di bilancio 2025 (legge nr. 207/24).
SERVIZIO ONLINE DEL GIUDICE DI PACE
È possibile compilare il ricorso tramite il servizio offerto dal Ministero della Giustizia, disponibile sul sito Servizi online del Giudice di Pace. Il servizio consente la compilazione guidata di un ricorso per Decreto Ingiuntivo. Al termine della procedura, il sistema permette di stampare il ricorso e rilascia una pre-iscrizione con un numero di protocollo web che consentirà di monitorarne gli aggiornamenti.
E' possibile monitorare l'aggiornamento delle cause civili iscritte al ruolo tramite l'App Giustizia civile effettuando il download da Google Play store o da AppStore (per informazioni riguardanti l'App cliccare qui).
Attenzione, si precisa che tale procedura NON SOSTITUISCE in alcun modo l’iscrizione a ruolo presso l’Ufficio, pertanto, una volta compilato, il ricorso deve essere stampato e firmato e, unitamente agli allegati che si ritiene produrre, depositato in cancelleria oppure inviato tramite raccomandata (così come già specificato sopra).
In caso di mancata formalizzazione dell'iscrizione (ad esempio perchè ci si accorge di avere commesso un errore), la pre-iscrizione web sarà automaticamente cancellata dal sistema dopo sei mesi e non avrà alcun valore giuridico.