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Ricorso per perdita di possesso di veicolo

COS'E'

La dichiarazione di perdita di possesso è la procedura mediante la quale il precedente proprietario di un veicolo chiede di essere liberato dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal possesso e dall’uso del veicolo stesso, qualora non sia stato trascritto al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) il relativo passaggio di proprietà.

La sentenza emessa dal Giudice ha effetto retroattivo, liberando l’ex intestatario da ogni responsabilità a partire dalla data in cui si accerta essere avvenuto il trasferimento o la perdita di possesso;

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

L’interessato, se il valore della causa (valore del veicolo) non eccede € 1.100.

L’interessato con l’ausilio di un legale se il valore della causa eccede € 1.100. Il Giudice di Pace, tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, può autorizzare a stare la parte in giudizio di persona.

COME SI RICHEDE

Si presenta con ricorso. 

DOVE SI RICHIEDE

Gli atti devono essere depositati a mano, anche tramite persona incaricata, presso la Cancelleria Ufficio Iscrizione a Ruolo (Piano Terra, stanze 4 e 5). In alternativa, è possibile inviarli per posta raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Giudice di Pace di Milano – Ufficio Iscrizione a Ruolo – via Francesco Sforza, 23 – 20122 Milano (MI).

Non è necessario prendere appuntamento.

La cancelleria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 11:30.

Il ricorso non può essere inviato a mezzo e-mail/pec.

Gli avvocati sono tenuti ad effettuare il deposito degli atti esclusivamente mediante il Processo Civile Telematico (PCT)

COSA OCCORRE

  1. Originale del ricorso datato e firmato contenente i dati del ricorrente e la parte contro cui si ricorre
  2. copia dell’atto di vendita;
  3. i dati anagrafici e di residenza del compratore;
  4. estratto cronologico aggiornato del veicolo (richiedibile al P.R.A.);
  5. eventuali altri allegati a supporto della propria domanda;
  6. Ricevuta PAGOPA attestante l'avvenuto pagamento del CONTRIBUTO UNIFICATO.

QUANTO COSTA

E' dovuto un contributo unificato calcolato in base al valore dichiarato (valore residuo del veicolo).

Se il valore residuo del veicolo non supera €. 1.033,00 è sufficiente versare un contributo unificato da €. 43,00;

Se il valore del veicolo supera l’importo di € 1.033,00 e per conoscere le modalità di pagamento, si rinvia alla specifica sezione sul contributo.

Il contributo unificato deve essere corrisposto esclusivamente mediante pagamento telematico PagoPa.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, la cancelleria non procederà all’iscrizione a ruolo se al ricorso non è allegato il contributo previsto ai sensi di legge: art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002.

ITER

Dopo il deposito del ricorso, questo viene iscritto a ruolo, con assegnazione di un numero di registro generale (R.G.) e designazione di un Giudice.

Esaminato il ricorso, il Giudice fissa l’udienza di comparizione mediante apposito provvedimento.

Ricevuto tale provvedimento, il ricorrente deve recarsi presso la cancelleria del Giudice di Pace per richiederne copia conforme, e, unitamente al ricorso, provvedere alla notifica alla controparte nelle forme e nei termini di legge.

Successivamente, il ricorrente deve depositare in cancelleria la prova delle notifiche effettuate.

Qualora lo ritenga necessario, il Giudice potrà rinviare la causa ad altre udienze per consentire l’integrazione della documentazione, la rinotifica degli atti, la costituzione del convenuto o per altre esigenze istruttorie.

Al termine del procedimento, in caso di esito favorevole, il ricorrente dovrà munirsi di copia conforme della sentenza emessa dal Giudice e presentarla al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) per la relativa registrazione.

Si precisa che il P.R.A. non provvede d’ufficio alla trascrizione della sentenza.

Lista degli allegati

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