COS'E'
Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è un procedimento giudiziario uniforme valido in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, ad eccezione della Danimarca. Questo procedimento si caratterizza per la sua semplicità, proporzionalità, rapidità, nonché per il rispetto del principio del contraddittorio e della trasparenza.
Si tratta di un procedimento a cognizione piena ed esauriente, che si pone come alternativa ai procedimenti “ordinari” previsti dalle singole legislazioni nazionali. È finalizzato alla risoluzione di controversie transfrontaliere, ossia quelle in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito.
La sentenza emessa nell’ambito di questo procedimento è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza necessità di una dichiarazione di esecutività (exequatur) e senza possibilità di opposizione al riconoscimento.
Il procedimento può essere utilizzato in materia civile e commerciale per controversie il cui valore non ecceda € 5.000, spese escluse.
Tuttavia, la normativa europea esclude dal campo di applicazione del procedimento le materie fiscali, doganali e amministrative, nonché la responsabilità dello Stato per atti e omissioni nell’esercizio di pubblici poteri. Sono altresì escluse le controversie riguardanti:
a) lo Stato o la capacità giuridica delle persone fisiche;
b) il regime patrimoniale tra coniugi, i testamenti, le successioni e le obbligazioni alimentari;
c) i fallimenti, i procedimenti di liquidazione di imprese o di altre persone giuridiche insolventi, gli accordi giudiziari, i concordati e le procedure affini;
d) la sicurezza sociale;
e) l’arbitrato;
f) il diritto del lavoro;
g) l’affitto di immobili, fatta eccezione per le controversie relative a somme di denaro;
h) la violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.
La sentenza pronunciata nell’ambito di questo procedimento è riconosciuta ed eseguita in tutti gli Stati membri, fatta eccezione per la Danimarca.
Per saperne di più e per l'accesso ai moduli online è possibile visitare:
Home Page portale europeo della giustizia elettronica
-- Sezione Moduli relativi al controversie di modesta entità
Procedimento europeo per le controversie di modesta entità
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento (CE) n. 861/2007.
Regolamento (UE) n. 2421/2015.
CHI PUÒ PRESENTARE (DEPOSITARE) IL RICORSO
Possono avvalersi del procedimento europeo per le controversie di modesta entità:
L’assistenza di un avvocato non è obbligatoria per la presentazione o la gestione del procedimento.
COMPETENZA TERRITORIALE
Il regolamento che istituisce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, ad eccezione della Danimarca. Ne consegue che non è possibile presentare una domanda introduttiva del procedimento dinanzi a un giudice danese, né una sentenza emessa ai sensi di tale regolamento può essere riconosciuta o eseguita nel territorio danese
COMPETENZA GIURISDIZIONALE
La competenza giurisdizionale nelle azioni proposte ai sensi del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è determinata in conformità al Regolamento (UE) n. 1215/2012 (non 2012/21015) relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Il principio generale stabilisce che la competenza spetta al giudice dello Stato membro in cui il convenuto ha il proprio domicilio. Quando la controversia riguarda un contratto concluso da un consumatore, la competenza spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha il domicilio, a tutela della parte più debole del rapporto contrattuale.
Il domicilio delle persone fisiche è determinato secondo la legge nazionale del giudice adito, mentre, per le piccole imprese e le persone giuridiche, rileva la sede legale o, in alternativa, la sede principale dell’attività.
In Italia gli Organi Giurisdizionali competenti per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono: il Giudice di Pace oppure, nei casi di competenza esclusiva per materia previsti dalla legislazione italiana, il Tribunale Ordinario Civile o la Corte d’Appello in funzione di giudice in unico grado.
DOVE SI PRESENTA (DEPOSITA)
Gli atti devono essere depositati a mano, anche tramite persona incaricata, presso la Cancelleria Ufficio Iscrizione a Ruolo (Piano Terra, stanze 4 e 5). In alternativa, è possibile inviarli per posta raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Giudice di Pace di Milano – Ufficio Iscrizione a Ruolo – via Francesco Sforza, 23 – 20122 Milano (MI).
Non è necessario prendere appuntamento.
La cancelleria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 11:30.
All’ingresso è disponibile un erogatore per il rilascio del numero di attesa; digitare il pulsante “privati”.
Gli avvocati sono tenuti a effettuare il deposito degli atti esclusivamente mediante il Processo Civile Telematico (PCT)
COSTI
I costi riferiti all’iscrizione a ruolo dipendono dal valore del procedimento.
Nel dettaglio:
da aggiungere i diritti di cancelleria dI €. 27 per cause di valore superiore ad €. 1033,01
Dal 1° gennaio 2023, il contributo unificato (e gli eventuali diritti di cancelleria) devono essere versati ESCLUSIVAMENTE con modalità telematiche PagoPA. Nessun contributo o diritto di cancelleria/marca adesiva sarà più accettato.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, la cancelleria non procederà all’iscrizione a ruolo se al ricorso non è allegato il contributo previsto ai sensi di legge. Si veda l’art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002: “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a, o il minor contributo dovuto per legge”). Come modificato dalla legge di bilancio 2025 (legge nr. 207/24).
COME PAGARE IL TRIBUTO
Per procedere al pagamento tramite pagoPA del contributo unificato, consultare la sezione appositamente dedicata, ovvero collegarsi al sito del "Portale Servizi Telematici" all'indirizzo internet: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp e compilare tutti i campi necessari.
La ricevuta del pagamento deve essere allegata al ricorso.
Se il pagamento è eseguito dall’estero, e non fosse accessibile il pagoPA, è possibile procedere mediante bonifico bancario sul conto intestato al Ministero della Giustizia:
CODICE BIC: BITAITRRENT
IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100
Una volta effettuato il pagamento, allegare relativa ricevuta che contenga il C.R.O (codice riferimento operazione), oppure il T.N.R. (Transaction Reference Number)
L'eventuale rinuncia al procedimento già iscritto non esonera dall'obbligo del versamento del contributo unificato.
Per ulteriori informazioni consultare il portale europeo al seguente link: