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Ingiunzione di pagamento europea GDP

COS'E'

Il Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 ha istituito il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Questo è uno strumento che consente di recuperare somme di denaro non contestate da un debitore che si trova in un altro Paese dell’Unione Europea. La richiesta si presenta tramite moduli standard e segue una procedura semplificata.

La disciplina trova applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, ad eccezione della Danimarca.

L’ingiunzione di pagamento europea viene emessa dall’autorità giudiziaria competente; fa eccezione l’Ungheria, dove tale funzione è attribuita ai notai.

Il procedimento si caratterizza per la sua semplicità e non richiede la comparizione delle parti dinanzi al giudice. Il creditore deve limitarsi a presentare la domanda mediante l’apposito modulo A indicando tutte le informazioni riguardanti le parti, nonché la natura e l'importo del credito; una volta avviata la procedura, essa prosegue autonomamente senza necessità di ulteriori adempimenti o interventi da parte del richiedente.

In caso di opposizione all’ingiunzione di pagamento da parte del convenuto, il richiedente può ora optare per il trasferimento della controversia al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, purché la domanda soddisfi i requisiti previsti da tale procedura.

Per maggiori approfondimenti, si invita a consultare il testo aggiornato dell’articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1896/2006 e dell’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 861/2007, come modificati dal Regolamento (UE) 2015/2421.

Per saperne di più e per l'accesso ai moduli online è possibile visitare:

Ingiunzione di pagamento europea

Home Page portale europeo della giustizia elettronica 

 -- Sezione moduli online

 -- Sezione Moduli relativi all'ingiunzione di pagamento europea

Ogni stato membro prevede anche dei procedimenti nazionali d'ingiunzione di pagamento. In Italia è possibile proporre Ricorso per Decreto Ingiuntivo.

CHI PUÒ PRESENTARE (DEPOSITARE) IL RICORSO

Possono avvalersi del Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento:

sia le persone fisiche sia le persone giuridiche (ad esempio società, imprese, associazioni), purché il credito riguardi una controversia civile o commerciale di carattere transfrontaliero.

Il procedimento può essere utilizzato quando:

  • il creditore vanta un credito pecuniario determinato, esigibile e non ancora pagato;
  • il debitore ha domicilio o residenza in un altro Stato membro dell'Unione europea rispetto a quello del giudice adito;
  • il credito non riguarda materie escluse dal regolamento (ad esempio successioni, fallimenti, regimi patrimoniali tra coniugi, sicurezza sociale e alcune altre materie specifiche).

L’assistenza di un avvocato non è obbligatoria per la presentazione o la gestione del procedimento.

COMPETENZA TERRITORIALE

In linea generale, la domanda deve essere presentata al giudice competente secondo le regole ordinarie del luogo in cui il convenuto (debitore) è domiciliato oppure secondo i criteri speciali previsti per la specifica materia contrattuale.

COMPETENZA GIURISDIZIONALE

La domanda di ingiunzione di pagamento europea deve essere presentata all'autorità giudiziaria competente secondo le norme europee sulla competenza internazionale. In via generale, è competente il giudice dello Stato membro in cui il debitore ha il domicilio o la sede. Nei rapporti contrattuali possono tuttavia trovare applicazione criteri diversi previsti dalla normativa europea.

DOVE SI PRESENTA (DEPOSITA)

Gli atti devono essere depositati a mano, anche tramite persona incaricata, presso la Cancelleria Ufficio Iscrizione a Ruolo (Piano Terra, stanze 4 e 5). In alternativa, è possibile inviarli per posta raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Giudice di Pace di Milano – Ufficio Iscrizione a Ruolo – via Francesco Sforza, 23 – 20122 Milano (MI).

Non è necessario prendere appuntamento.

La cancelleria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 11:30.

All’ingresso è disponibile un erogatore per il rilascio del numero di attesa; digitare il pulsante “privati”.

Gli avvocati sono tenuti a effettuare il deposito degli atti esclusivamente mediante il Processo Civile Telematico (PCT)

COSTI

I costi per l’iscrizione a ruolo variano in base al valore della controversia. Per le domande di valore superiore a € 10.000, la competenza appartiene al Tribunale.

Nel dettaglio:

  • contributo unificato da €. 21,50 per valori compresi entro €. 1.100
  • contributo unificato da €. 49,00 per valori compresi tra €. 1.100,01 e €. 5.200
  • contributo unificato da €. 118,50 per valori compresi tra €. 5.200,01 e €. 10.000

da aggiungere i diritti di cancelleria da €. 27 per cause di valore superiore ad €. 1033,01

Dal 1° gennaio 2023, il contributo unificato (e gli eventuali diritti di cancelleria) devono essere versati ESCLUSIVAMENTE con modalità telematiche PagoPA. Nessun contributo o diritto di cancelleria/marca adesiva sarà più accettato.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, la cancelleria non procederà all’iscrizione a ruolo se al ricorso non è allegato il contributo previsto ai sensi di legge. Si veda l’art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002: “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a, o il minor contributo dovuto per legge”). Come modificato dalla legge di bilancio 2025 (legge nr. 207/24).

COME PAGARE IL TRIBUTO

Per procedere al pagamento tramite pagoPA del contributo unificato, consultare la sezione appositamente dedicata, ovvero collegarsi al sito del "Portale Servizi Telematici" all'indirizzo internet: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp e compilare tutti i campi necessari.

La ricevuta del pagamento deve essere allegata al ricorso.

Se il pagamento è eseguito dall’estero, e non fosse accessibile il pagoPA, è possibile procedere mediante bonifico bancario sul conto intestato al Ministero della Giustizia:

CODICE BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Una volta effettuato il pagamento, allegare relativa ricevuta che contenga il C.R.O (codice riferimento operazione), oppure il T.N.R. (Transaction Reference Number)

L'eventuale rinuncia al procedimento già iscritto non esonera dall'obbligo del versamento del contributo unificato.

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